IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, comma 2 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 2l febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione e' disciplinato dagli Atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. 341/1990, in conformita a criteri generali definiti con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati; Visto l'art. 17, comma 101 della legge n. 127/1997 per cui "nelle more della attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993, "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1998 prot. 688; Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario nella regione Friuli- Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Universita' degli studi di Trieste della facolta' di architettura e l'attivazione del corso di laurea in architettura, in deroga ex art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Universita' di Trieste dell'8 luglio 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 1 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, nell'elenco delle facolta', dopo la facolta' di psicologia, e' inserito: "facolta' di architettura". Dopo l'art. 279 vengono inseriti i seguenti articoli con scorrimento della numerazione: CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA Art. 280 (Finalita' e struttura della facolta'). - La facolta' di architettura dell'Universita' di Trieste ha i seguenti scopi: contribuire al progresso dell'architettura e delle scienze, delle tecniche e delle arti ad essa inerenti; sviluppare nei suoi molteplici aspetti una "cultura del progetto" per l'architettura, per la citta', per la conservazione e il riuso del patrimonio architettonico urbano; indagare attorno alle complesse relazioni tra ideazione e costruzione, tra scienze ed arti; dare forma socialmente significativa alle storie, alle teorie e alla critica dell'architettura e dell'urbanistica; preparare un professionista capace di governare l'ideazione, la costruzione e l'innovazione dell'architettura e dell'urbanistica nei molteplici aspetti estetici, sociali, scientifici e tecnologici. La facolta' di architettura dell'Universita' di Trieste intende darsi una organizzazione scientificodidattica tale da: realizzare una costante correlazione tra ricerca e didattica; strutturarsi in segmenti formativi autonomi; orientare, attraverso forme di tutorato, gli studenti in diversi cicli formativi piani di studio individuali "orientati"; realizzare un modello didattico tale da permettere la formazione permanente rivolta anche agli operatori del settore; applicare il sistema dei crediti e la modularita' degli insegnamenti secondo le indicazioni della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive norme di indirizzo. La facolta' di architettura dell'Universita' di Trieste svolge la propria attivita' didattica nel corso di laurea in architettura, e la propria attivita' di ricerca nell'ambito dei dipartimenti e delle strutture di servizio dell'Ateneo. Gli organismi di governo della facolta' sono stabiliti e operano conformemente a quanto disposto dallo statuto dell'Universita' di Trieste. Art. 281 (Accesso). - L'ammissione al corso di laurea in architettura avviene secondo le disposizioni vigenti. Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sara' stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facolta' motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990, come modificato dal comma 116 dell'art. 17 della legge n. 127/1997; tenendo altresi' conto di quanto stabilito dalla direttiva CEE 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attivita' esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990. Il consiglio di facolta' stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati. Art. 282 (Organizzazione della didattica). - L'attivita' didattica e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito come un corso monodisciplinare. Le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due o al piu' tre professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione puo' riguardare sia la stessa area disciplinare che aree disciplinari differenti. L'attivita' didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teoria, metodi e disciplina; ed in una parte teoricopratica orientata all'apprendimento ed esercizio del "saper fare" nel campo delle attivita' strumentali o specifiche della professione. Per lo svolgimento dell'attivita' teoricopratica vengono istituiti dei laboratori sotto la responsabilita' di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo, o da una personalita' di chiara fama nazionale e internazionale designata dal senato accademico sentito il consiglio di facolta'. Tali strutture didattiche hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e le tecniche per il progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza accertata dal docente responsabile. L'attivita' di laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio finale prelaurea come di seguito specificato. Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui all'art. 1, comma 2., nei laboratori dovra' essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docenti tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi piu' di cinquanta allievi per ogni laboratorio. Tali laboratori sono: laboratorio di progettazione architettonica; laboratorio di costruzione dell'architettura; laboratorio di progettazione urbanistica; laboratorio di restauro dei monumenti; laboratorio di sintesi finale. Ogni laboratorio e' caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi come stabilito nel comma 7 e nel comma 8, ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio. Nel laboratorio di sintesi finale lo studente e' guidato, in accordo al proprio piano degli studi attraverso l'apporto di piu' discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale. I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facolta' sentito il consiglio di corso di laurea che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea. Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto, ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente. Alcuni segmenti dell'attivita' didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonche' dei reparti di ricerca e sviluppo di enti e di imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attivita' didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages, e crediti didattici). Art. 283 (Durata e articolazione dei curricula). - La durata del corso di laurea in architettura e' fissata in cinque anni per un monte di 4500 ore, articolati in tre cicli orientati rispettivamente: I: alla formazione di base; II: alla formazione scientificotecnica, professionale; III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea. Il monte ore e' organizzato con riferimento alle aree definite dalla tabella XXX ed e' riportato in allegato al presente statuto. Ciascun anno di corso e' suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attivita' didattica. Al fine di consentire una articolazione dell'attivita' didattica attraverso corsi monodisciplinari, corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualita'. Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su: corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attivita' didattiche); corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualita' (costituiti da almeno 60 ore di attivita' didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualita') oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame; corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di piu' moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualita' (120 ore), o a mezza annualita' (60 ore) da quotarsi in crediti didattici; laboratori (costituiti da 180 ore di attivita' didattiche). L'impegno globale in ore e' cosi' suddiviso: I ciclo: non meno di 1740 ore, di cui non meno di 540 sono destinate ai laboratori. II ciclo: non meno di 1860 ore, di cui non meno di 900 ore sono destinate ai laboratori. III ciclo: non meno di 300 ore, di cui non meno di 180 sono destinate al laboratorio finale prelaurea. La Facolta', al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio finale prelaurea predispone piani di studio diversificati, attribuendo al II e III ciclo le rimanenti 600 ore (corrispondenti a cinque annualita' comunque composte) necessarie a raggiungere il monte ore minimo complessivo. Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti. Su delibera del consiglio di corso di laurea le attivita' didattiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualita'. Nell'ambito dei vincoli orari e degli obiettivi propri dei cicli imposti dalla tabella XXX, la facolta' potra' apportare variazioni rispetto a quanto indicato nel comma 7 (sempre della tabella XXX) circa la collocazione nel I o nel II ciclo di talune attivita' didattiche, ivi comprese quelle dei laboratori. Durante il I ciclo, lo studente dovra' dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalita' stabilite dalla facolta'. Per quanto riguarda l'impegno totale delle ore si fa riferimento alla tabella XXX. Art. 284 (Ammissione all'esame di laurea). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra': a) aver seguito con esito positivo almeno 32 annualita', per un totale di almeno 4500 ore di attivita' didattica complessiva; b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciato da uno dei laboratori di sintesi finale. L'esame di laurea consiste: nella discussione di un progetto predisposto nel laboratorio di sintesi finale; nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi potra' avere carattere progettuale o teorico sperimentale. Art. 285 (Statuto della facolta' di architettura). - Lo statuto didattico o il regolamento didattico di Ateneo indica le denominazioni degli insegnamenti attivabili rispetto all'elenco delle discipline presenti nei settori scientificodisciplinari che compongono l'intero quadro di riferimento del presente ordinamento. Per il passaggio dal I al II ciclo, e dal II al III ciclo lo statuto o il regolamento didattico di Ateneo della facolta' indichera' quali e quante annualita' lo studente deve aver superato. Tale numero non potra' essere inferiore a due terzi delle annualita' del ciclo, e comunque l'iscrizione al III ciclo comporta il superamento di tutte le annualita' del I ciclo. Art. 286 (Manifesto degli studi) - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea in architettura, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al I anno, secondo quanto previsto dal precedente al secondo comma del punto 1, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione; stabilisce corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento; definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualita' o di annualita' piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Universita' o dell'Istituto universitario, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto; ripartisce il monteore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facolta' e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente; in merito alle propedeuticita' e al numero della annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo; in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto del comma 7 e del comma 8; in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonche' dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalita' formative, purche' nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento. Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo. Art. 287 (Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari) - L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli: i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base e a quella scientificotecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti. I ciclo: formazione di base (monte ore minimo: 1740). E' dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di avere appreso gli elementi fondamentali della logica dell'architettura, della sua costruzione, della storia dei componenti essenziali dello spazio dell'architettura nonche' le tecniche fondamentali della rappresentazione dell'architettura e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali. II ciclo: formazione scientificotecnica e professionale (monte ore minimo: 1860). Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche del profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, della costruzione dell'architettura, del restauro dei monumenti. III ciclo: specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (monte ore minimo: 900 ore). Laboratori I ciclo. Laboratori di progettazione architettonica: 360 ore, disciplina caratterizzante: dal settore Hl0A. Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B. II ciclo. Laboratorio di progettazione architettonica: 360 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H10A - H10B. Laboratorio di restauro dei monumenti: 180 ore, disciplina caratterizzante: dal settore H13X. Laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore, disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B. Laboratorio di urbanistica: 180 ore, disciplina caratterizzante: dal settore H14B. III ciclo. Laboratorio di sintesi finale: caratterizzato da discipline scelte all'interno delle aree dal n. 1 al n. IX della tabella XXX su decisione della facolta'. Allegato Area 1 - Progettazione architettonica e urbana: ore 600. Settori scientifico disciplinari: H10A, H10B, H10C. Area 2 - Discipline storiche per l'architettura: ore 360. Settori scientifico disciplinari: H12X, L03B, L03C, L03D, L25A, L25B , L25C, M05X, M07D, M08E, M10A. Area 3 - Teoria e tecniche per il restauro architettonico: ore 180. Settori scientifico disciplinari: H13X, L04X, D03B, I14A. Area 4 - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura: ore 360. Settori scientifico disciplinari: H06X, H07A, H07B. Area 5 - Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia: ore 360. Settori scientifico disciplinari: F22A, H09A, H09B, H09C. Area 6 - Discipline fisicotecniche e impiantistiche per l'architettura: ore 180. Settori scientifico disciplinari: B01B, I05A, I05B, H02X. Dal settore H02X (ingegneria sanitaria - ambientale). Area 7 - Discipline estimative per l'architettura e urbanistica: ore 120. Settori scientifico disciplinari: H15X. Area 8 - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: ore 300. Settori scientifico disciplinari: E03B, H01B, H4X, H14A, H14B. Dal settore A04B: metodi e modelli per la pianificazione territoriale; dal settore H02X fenomeni di inquinamento e controllo della qualita' dell'ambiente. Area 9 - Discipline economiche sociali e giuridiche per l'architettura e urbanistica: ore 180. Settori scientifico disciplinari: M06A, M06B, N05X, P01B, P01I, P01J, Q05A, Q05B, Q05D. Area 10 - Discipline matematiche per l'architettura: ore 240. Settori scientifico disciplinari: A01C, A02A, A02B, A03X, A04A, A04B, K05B. Area 11 - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: ore 360. Settori scientifico disciplinari: H05X, H11X. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 31 luglio 1998 Il rettore: Delcaro